lunedì 14 aprile 2014

Romnì Esmeralda - Comune di Genova - Regione Liguria

Romnì Esmeralda
Associazione di Autodeterminazione ed interculturalità
Comune di Genova - Regione Liguria


STATUTO dell’Associazione ROMNI' ESMERALDA

TITOLO I – Costituzione, Natura e Fini

L'Associazione Romnì Esmeralda assume a carattere fondativo della propria attività costruttiva gli accordi quadro strutturali europei sottoscritti da tutti gli Stati il 5aprile 2011 sede di Consiglio d'Europa – comunicazione n. 173 Commissione Europea. Fa propria la risoluzione del “Summit of the Mayor”, sulla questione Rom, approvata dai 400 delegati rappresentativi di 47 paesi nella sede del Consiglio d'Europa il 22 settembre 2011 a Strasburgo. Fa proprio lo Statuto costitutivo del CONSIGLIO NAZIONALE ROM ed i principi costruttivi di INTERCULTURALITA' ed AUTODETERMINAZIONE aderendo alla STRATEGIA NAZIONALE di INCLUSIONE dei ROM, dei SINTI e dei CAMINANTI approvata dal CONSIGLIO dei MINISTRI il 24 febbraio 2012 a Roma.


Art.1 – L’ Associazione ROMNI ESMERALDA, con sede in Genova Via Gelassio Adamoli 501, è un‘ organizzazione democratica e interculturale che ha il fine di salvaguardare e valorizzare con ogni possibile forma d’intervento, diretto o indiretto il patrimonio sociale e culturale delle popolazioni rom, sinte e camminanti fornendo concreti strumenti di sostegno a favore delle stesse.

L' Associazione ROMNI ESMERALDA per il perseguimento dei suoi scopi sociali, assumere come metodo la partecipazione diretta dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti a tutti i livelli dell’organizzazione. L' Associazione ROMNI ESMERALDA è aconfessionale, apartitico e non ha scopi di lucro. L' Associazione ROMNI ESMERALDA persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale: svolge soltanto le attività indicate nei successivi articoli due e tre e quelle ad esse direttamente connesse.

- non distribuisce anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante la sua esistenza a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge e siano effettuate a favore di altre organizzazione non lucrative di utilità sociale che, per Legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

-impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle d esse direttamente connesse;

-in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altri organismi che abbiano come finalità la promozione sociale e culturale di rom, sinti e camminanti, salvo diverse destinazione imposte dalla legge.


Art.2 –I settori di attività dell’ Associazione ROMNI ESMERALDA,sono i seguenti:
Assistenza sociale e socio sanitario; Istruzione adulti e minori Rom; Formazione; Tutela dei diritti civili. L' Associazione ROMNI ESMERALDA per il raggiungimento del fine sociale, nella piena osservanza delle disposizioni di legge vigenti, per la salvaguardia dei diritti umani civili, si propone di esercitare le seguenti attività:
1) la tutela e lo sviluppo della lingua e della cultura dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti anche ai fini di consolidamento e arricchirne la consapevolezza etnica e culturale;
2) il reinserimento dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti, laddove sia necessario, nel mondo del lavoro e delle professioni;
3) lo studio della storia, della cultura, delle tradizioni delle Comunità rom, sinti e camminanti, nonché delle loro realtà attuali, anche in collaborazione con altre agenzie culturali;
4) la formazione del personale specializzato atto ad operare a favore dei rom, sinti e camminanti;
5) l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica delle Istituzioni e degli Enti
6) la promozione, in ogni forma, di associazione di rom, sinti e camminanti;
7) ogni altra a attività necessaria o utile a conseguire gli scopi dell’Associazione.
8) L' Associazione ROMNI ESMERALDA, per il miglior perseguimento delle sue finalità, alla luce dei recenti processi di sviluppo delle comunità rom , sinte e camminanti, al fine di realizzare le attività analiticamente indicate al successivo articolo tre, si propone altresì di siglare protocolli d’intesa, convenzioni o contratti con:
  1. Lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Comuni nonché con organismi di diretta emanazione degli stessi, al fine di realizzare le attività statutarie;
  2. L’Unione Europea e altri organismi sovra e internazionali, al fine di realizzare progetti di studio e ricerca, nonché di attuazione degli scopi del presente statuto;
  3. Le strutture private o privato-sociale, anche cooperative, con fine di lucro o meno, al fine di realizzare gli scopi statutari.




Art.3 – L' Associazione ROMNI' ESMERALDA, considera sue attività istituzionali:
  1. Realizzare corsi di formazione per i mediatori culturali che si pongono nella società quali intermediari fra la cultura dei rom sinti e camminanti e le “altre culture” con una attenzione particolare all’impiego di queste figure nel mondo della scuola, della sanità della formazione professionale e del lavoro;
  2. Realizzare iniziative di formazione ed aggiornamento anche in collaborazione con altre agenzie e istituzioni, per docenti, animatori ed operatori tra gli stessi Rom, Sinti e Camminanti;
  3. Realizzare corsi di formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro;
  4. Formare ed aggiornare docenti di ogni ordine e grado, sulla storia e culla cultura dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti; nonché sulla scolarizzazione dei minori;
  5. Promuovere Politiche Abitative e di Housing Sociale superando qualsiasi forma di ghettizzazione ed apartheid abitativa;
  6. Collaborare con le autorità statali, regionali e locali nel campo dell’istruzione e dell’educazione dei minori e degli adolescenti rom, sinti e camminanti, per assicurare un sistema scolastico più flessibile, attento alle diversità e alle ricchezze di ognuno.
  7. Assumere a tutela dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti ogni iniziativa presso i competenti organi di Stato e delle Regioni per assicurare l’emanazione e l’applicazione di leggi ed atti amministrativi coerenti con le finalità del presente Statuto;
  8. Divulgare opere e sussidi scientifici e promozionali per diffondere la conoscenza della realtà storica, culturale, sociale e morale del popolo dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti realizzando centri di cultura, mostre e quant’altro fosse necessario;
  9. Diffondere e divulgare norme, risoluzioni e raccomandazioni inerenti la tutela dei diritti e la promozione della cultura dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti, con particolare riferimento al riconoscimento istituzionale dell'Olocausto Rom “PORRAJMOS” e della lingua ROMANES
Art.4 - L' Associazione ROMNI' ESMERALDA, nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi della “Carta dei diritti dell’uomo” e ai documenti ed alle raccomandazioni adottati dalle Nazioni Unite, dall’Unesco e da altri organismi sovra ed internazionali.
L' Associazione ROMNI' ESMERALDA fa proprie parimenti tutte le disposizioni a carattere umanitario, sociale ed educativo emanate dall’Unione Europea, dal Consiglio d’Europa e dal Parlamento Europeo e da organismi ed emanazioni degli stessi.

Art.5 – L' Associazione ROMNI' ESMERALDA, ha la durata di altri ani trenta a far tempo dal 2014 durata che può essere prorogata con deliberazione a maggioranza assoluta, dell’Assemblea dei Soci.

TITOLO II – Del Patrimonio e dei Bilanciù

Art.6 – Il Patrimonio dell’' Associazione ROMNI' ESMERALDA, è costituito:
  1. dalle quote annuali degli associati la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo nella seduta in cui questo approverà il progetto di bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea Ordinaria dei Soci, tenuto conto dell’ammontare delle spese e di quello delle entrate presunte;
  2. dai contributi di Enti pubblici, privati e di organismi internazionali;
  3. Da eredità, legati, donazioni di beni mobili o immobili, secondo quanto previsti nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Nazionale;
  4. Dai beni acquisiti dall' Associazione ROMNI' ESMERALDA, secondo le modalità stabilite nel Regolamento e da ogni altra entrata destinata ad incrementarli
Art.7 – Gli immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri vengono amministrati dal Consiglio Direttivo.

Art.8 – L’esercizio sociale va dal primo (01) Gennaio al trentuno (31) Dicembre di ogni anno.
Al termine dell’esercizio, entro il trenta (30) Aprile per il Bilancio viene redatto dal Consiglio Direttivo il conto consuntivo, approvato secondo le modalità più oltre descritte che deve riflettere con chiarezza e precisione tutte le condizioni svolte che abbiano comportato incassi o pagamenti secondo un puro principio di cassa. Si rimanda alle ulteriori disposizioni previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto. Il conto consuntivo dell’Associazione ROMNI ESMERALDA viene approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art.9 – Entro il trentuno (31) dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige un bilancio preventivo. Il bilancio preventivo della Sede viene approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.


TITOLO III – Dei Soci

Art.10 – Possono associarsi all’Romni Esmeralda provincia di Genova, le persone, gli Enti, le Associazioni e le Cooperative che ne accettino i fini costituzionali e desiderino cooperare per il loro raggiungimento. All’uopo occorre presentare domanda di iscrizione sul cui accoglimento delibererà il Consiglio Direttivo. I Soci sono tenuti all’osservanza scrupolosa e diligente dello Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle deliberazioni sociali. I Soci sono inoltre tenuti ad uniformare il loro servizio di volontariato a quanto deciso di comune accordo.
Lo status di Socio cessa per:
  1. dimissioni volontarie;
  2. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l’anno in corso
  3. per morte;
  4. per espulsione, come indicato nell’art.13
Art.11 – Il Socio offre prestazioni gratuite di carattere materiale e morale con fini di utilità e di solidarietà sociale osservando con lealtà lo Statuto e cooperando agli scopi comunemente definiti dagli organi sociali; Il Consiglio Direttivo può rimborsare le spese sostenute. È compatibile con lo status di Socio l’appartenenza ad Imprese od Enti Pubblici o privati, quando essa rappresenti per il Socio attività di lavoro e come tale retribuita secondo la legge, anche se tale attività possa configurarsi come tendente a raggiungere gli stessi scopi del presente Statuto.

Nell' Associazione ROMNI' ESMERALDA per il funzionamento, qualificazione o specializzazione della propria attività, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e contribuire alla costituzione di organismi cooperativistici o privatistici tendenti a realizzare le finalità dello Statuto, nei quali siano impiegati Rom, Sinti e Camminanti e non anche Soci. I suddetti organismi operano in regime di autonomia amministrativa e contabile nel corso della loro attività contrattuale o di appalto.

Art.12 – Il Consiglio Direttivo può deliberare di conferire a coloro, persone fisiche Enti, Associazioni o Cooperative che hanno reso particolari servizi all’ Associazione Romnì Esmeralda, o allo sviluppo dei suoi fini statutari, il titolo di “Socio Onorario”.

Art.13 – Il Socio che contravvenga ai principi statutari o ponga in essere comportamenti tali da creare discredito o danno all’attività dell’ Associazione Romni Esmeralda, o comportamenti contrari alla Legge o disposizioni imperative, può essere espulso dall’Ente. Il Consiglio Direttivo mediante delibera a maggioranza assoluta dei componenti, previo richiamo scritto da parte del Presidente, dà inizio ala procedura di espulsione dello stesso. Se il Socio riveste incarichi direttivi, la decisione è presa, dall’Assemblea dei Soci, con maggioranza degli aventi diritto al voto .In attesa della convocazione dell’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza assoluta dei presenti, la sospensione cautelativa.
Avverso dal deliberare e ammesso ricorso, entro due mesi dalla notifica tramite lettera raccomandata, al Collegio Nazionale dei Probiviri che deciderà inappellabilmente entro tre mesi. In mancanza di decisione notificata in tempo utile al Socio questo di intende reintegrato di diritto.

TITOLO IV – Dell’Organizzazione

Art.14 –Sono organismi dell’Associazione ROMNI' ESMERALDA,
  • l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere
Sono organi aggregati all’Associazione ROMNI ESMERALDA, pur non essendone membri costitutivi: i gruppi collaboratori ed i Referenti locali, le associazioni Rom, Sinti e Camminanti comunque costituite che accettino il presente Statuto e chiedono di essere aggregati all’Ente
TITOLO V – Dell’Assemblea dei Soci

Art.15 –L’Assemblea dei Soci è organo di vertice dell' Associazione ROMNI' ESMERALDA.
Essa è costituita da:
-Presidente
-membri del Consiglio Direttivo
-Soci
I membri dell’Assemblea hanno ciascuno diritto ad un solo voto. Il voto per delega e ammesso.

Art.16 –L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata ordinariamente una volta l’anno,entro il giorno trenta del mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
Parimenti l’Assemblea approva:
  • La Relazione Morale e Programmatica, a cura del Presidente;
  • La Relazione Finanziaria ed il rendiconto del bilancio, a cura dl Tesoriere;
L’Assemblea potrà essere convocata entro il giorno trenta del mese di giugno(o ulteriore termine qualora insistano problemi di particolare gravità), purchè sussista idonea delibera del Consiglio Direttivo o provvedimento urgente del Presidente ratificato dal primo Consiglio Direttivo successivo. L’avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri ed ai Soci almeno quindici (15) giorni prima della riunione, corredato di ordine del giorno .Sede, data e ordine del giorno vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo o, in mancanza di tempo, dal Presidente che ne chiederà ratifica al primo Consiglio Direttivo o, in mancanza di tempo, dal Presidente che ne chinerà ratifica al primo Consiglio Direttivo successivo.

Art.17–L’Assemblea dei Soci, in via Ordinaria o Straordinaria, può essere convocata dal Presidente o su richiesta, da 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, con un preavviso minimo di quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, con distinta indicazione dell’ordine del giorno.L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera a maggioranza assoluta degli eventi diritto sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell’ Associazione ROMNI' ESMERALDA, sulla nomina di liquidatori e sulla destinazione del residuo attivo netto risultante dalla liquidazione.

Art.18–L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci sono validamente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto. Tanto in prima che in seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, salvo non sia richiesta una maggioranza qualificata.

TITOLO VI-Del Consiglio Direttivo

Art.19-Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo del livello dell’ Associazione ROMNI ESMERALDA. Esso viene eletto per la durata di tre anni dall’Assemblea Ordinaria dei Soci e possono farvi parte tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre anni all’Ente. Esso è composto: da 4 a 7 membri, rieleggibili secondo quanto disposto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci che precede alla nomina.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Può anche essere convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri. La convocazione avviene con lettera, fax o telegramma recapitati a ciascun Consigliere almeno 15 giorni prima della convocazione indicante l’ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

Nella prima riunione immediatamente successiva all’elezione il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; su richiesta tale votazione avviene a scrutino segreto.

Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, il compito di:

-determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nella Relazione Generale approvata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci;
-stabilire gli orientamenti sui singoli problemi che lo sviluppo dell’attività istituzionale verrà ponendo ed ai quali i soci dovranno uniformare la loro azione.

Art.20–II Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all’Assemblea Nazionale dei Soci. Ha competenza generale, salvo per quanto riservato dallo Statuto ad altri organi. Può affidare deleghe ai Consiglieri o incarichi a terzi per lo studio di particolari problematiche, anche impegnando risorse proprie dell’Associazione ROMNI ESMERALDA.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri, con deliberazione assunte a maggioranza assoluta dei presenti,salvo siano richieste maggioranze qualificate, in caso di parità decide il voto del Presidente.

Art.21– Qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo per iscritto da allegare agli atti, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo si intende decaduto di diritto con decisione scritta comunicata dal Presidente, e viene sostituito dal primo dei non eletti ovvero dalla prima Assemblea dei Soci successiva se si fosse esaurito il novero dei non eletti.

TITOLO VII – Del Presidente

Art.22–il Presidente e il rappresentante legale e morale dell’ Associazione ROMNI ESMERALDA. di fronte ai terzi in giudizio. Egli presiede il Consiglio Direttivo, attua il bilancio preventivo con l’aiuto del Tesoriere e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione riservati al Consiglio Direttivo, se urgenti,In quest’ultimo caso ha l’obbligo di chiedere la ratifica dei provvedimenti assunti al Consiglio Direttivo nella sua prima adunata successiva e comunque non dopo che siano trascorsi tre mesi. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di suo impedimento o di assistenza.

Art.23–Possono essere nominati uno o più, fino ad un massimo di tre , “Presidenti Onorari”,anche fra i non Soci, quando si tratti di persona che hanno dato un fondamentale apporto al raggiungimento dei fini propri dell' Associazione ROMNI ESMERALDA
La nomina,ad vitam,avviene da parte dell’Assemblea dei Soci,a maggioranza assoluta dei presenti
Il Presidente Onorario, può partecipare alle riunioni nel Consiglio Direttivo con spese a carico dell’associazione senz’obbligo al pagamento della quota annuale.

TITOLO VIII – Del Segretario

Art.24– Il Segretario coordina la Segreteria Tecnica assicurando, di concerto col Presidente; il normale svolgimento di tutte le attività organizzative ed amministrative dell’Associazione ROMNI ESMERALDA, eccezion fatta le tematiche specificatamente attribuite al Tesoriere.
Il Segretario redige altresì i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO IX – Del Tesoriere

Art.25– Il Tesoriere ha la funzione di cassiere ed è responsabile, con il Presidente per la contabilità della sede dell’ Associazione ROMNI ESMERALDA per la redazione ed attuazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per tutte le questioni di carattere amministrativo e fiscale.

È nella responsabilità del Tesoriere tenere ordinatamente il libro di cassa ed il libro degli inventari, conservando tutte le pezze giustificative delle operazioni compiute. Il Tesoriere può all’uopo servirsi di uno o più collaboratori retribuiti.

Il Tesoriere ha la firma per quanto attiene tutti i rapporti di ordine economico a carattere ordinario, può firmare assegni bancari o postali, emettere reversali d’incasso o mandati di pagamento anche con firma singola, rilasciare quietanze liberatorie a favore di terzi, versare contributi e pagamenti erariali.

Il Tesoriere per ogni operazione che comporti incasso, deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente, se figura nel bilancio preventivo. Diversamente occorre una delibera apposita del C.D.

Il Tesoriere deve firmare congiuntamente con il Presidente per tutte le operazioni che abbiano carattere di straordinarietà: aprire conti correnti bancari o postali, sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quant'altro non rientri nelle operazioni ordinarie previste nel bilancio.

Titolo X – del Collegio dei Probiviri

Art 26 – l'Assemblea Ordinaria dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo elegge contemporaneamente,con distinta votazione, anche il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano circa tre anni. Qualsiasi delibera del Collegio deve essere assunta con la presenza di tre membri, o effettivi o supplenti.
Art 27 – Il ricorrente deve provare le circostanze di fatto e di diritto oggetto del ricorso, entro due mesi dal loro verificarsi, con lettera scritta. Il soggetto individuale o collettivo chiamato in causa ha un mese di tempo per giustificare il suo comportamento e fornire le opportune contro deduzioni. Entro il mese successivo il Collegio dei Probiviri si riunirà per esaminare le posizioni ed assumere una decisione, che verrà portata a conoscenza delle parti e del Consiglio Direttivo con telegramma e raccomandata espressa. Le delibere assunte sono inappellabili.

Art 28 – Le spese per lo svolgimento dell'incarico sono a totale carico del bilancio dell'Associazione.

Associazione ROMNI ESMERALDA

verbale assemblea del 19 febbraio 2014

In data 19 febbraio 2014 alle ore 21.00 si sono riuniti in Via Gelassio Adamoli 501, Genova, i soci ed i simpatizzanti dell'Associazione ROMNI ESMERALDA per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:
  1. Obiettivi e Contenuti dell'Associazione Romnì Esmeralda.
  2. Lettura ed approvazione dello Statuto Costitutivo Associazione ROMNI ESMERALDA
    (in allegato)
  3. Elezione del Consiglio Direttivo
  4. Varie ed Eventuali
Si è passati, quindi, all'elezione del Presidente e Segretario dell'Assemblea in corso, per cui all'unanimità presiede i lavori il sig. CIZMIC FADIL in funzione di Presidente e da Segretario verbalizzante il socio CIZMIC ISMET
sono presenti i seguenti soci:

CIZMIC FADIL
CIZMIC ISMET
BAJRAMOVIC SABAN
SEJDIC JASMINKA
CLAUDIO BOLDRINI

punto 1: si legge ed approva lo STATUTO COSTITUTIVO
punto 2: dopo la lettura dello STATUTO si procede per votazione all'approvazione dello stesso, votazione che avviene per alzata di mano e che risulta approvato all'unanimità.
punto 3: i Consiglieri effetti eletti sono:


 CIZMIC FADIL nato a Sarajevo il 6 ottobre 1960 cod. fisc. CZMFDL60RO67Z118B



CIZMIC ISMET nato a Sarajevo il 6 maggio 1967 cod. fisc. CZMSMT67E06Z153E



BAJRAMOVIC SABAN nato a Genova il 28 marzo 1990 cod. fisc BJRSBN90C28D969Q




SEJDIC JASMINKA nata a Vlasenica il 7 ottobre 1960 cod.fic. SJDJMN60R47Z118B



CLAUDIO BOLDRINI nato a Sanremo (Im) il 21 maggio 1952 cod.fis. BLDCLD52E21I138F


si decide sempre all'unanimità l'elezione del Consiglio Direttivo
si decide sempre all'unanimità l'elezione del Presidente CIZMIC FADIL
si decide sempre all'unanimità l'elezione del Vice Presidente CIZMIC ISMET
si decide sempre all'unanimità l'elezione del Segretario BAJRAMOVIC SABAN
si decide sempre all'unanimità l'elezione del Tesoriere SEJDIC JASMINKA

Non essendoci altro da discutere l'assemblea si chiude alle ore 23.00


il Presidente dell'Assemblea CIZMIC FADIL
il Segretario dell'Assemblea CIZMIC ISMET
il Consigliere BAJRAMOVIC SABAN
il Consigliere SEJDIC JASMINKA
il Consigliere CLAUDIO BOLDRINI


ASSOCIAZIONE ROMNI' ESMERALDA